venerdì 23 gennaio 2009

Continuare la festa e gabbare lo santo

Mi pare che ogni interpretazione a favore dei finanziamenti pubblici di qualsivoglia provenienza agli impianti a fune a partire dal 2007 siano come minimo in malafede. O no?

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Rosengarten/Catinaccio - arrivo funivia Coronelle

"IP/02/326

Bruxelles, 27 febbraio 2002

La Commissione approva aiuti di Stato a favore di impianti a fune in Italia e in Austria e chiarisce l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore

La Commissione europea ha adottato oggi due decisioni sugli aiuti di Stato concessi ad impianti a fune in Italia ed in Austria. Le due decisioni, che dichiarano gli aiuti compatibili con il mercato comune, chiariscono anche l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore. La Commissione distingue tra gli impianti che soddisfano esigenze generali di trasporto e quelle destinati alla pratica sportiva. Si ricorda inoltre che per aiuti di Stato ai sensi del trattato CE si intendono soltanto le misure di sostegno pubblico che pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri: per questo motivo la Commissione ritiene che il sostegno statale ad impianti destinati ad un utilizzo puramente locale non costituisca aiuto di Stato. D'altro canto, l'intensità degli aiuti agli impianti delle località turistiche in concorrenza con quelli di altri Stati membri deve essere gradualmente ridotta per raggiungere l'intensità accettata nell'ambito della legislazione e degli orientamenti esistenti in materia entro un periodo transitorio di cinque anni.

Nel valutare il sostegno statale ad impianti a fune, è necessario innanzi tutto valutare la distorsione della concorrenza reale o potenziale che potrebbe pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. La Commissione ha ritenuto che il finanziamento di un impianto a sostegno di un'attività in grado di attirare utenti non locali vada generalmente considerato come una misura che ha delle conseguenze per gli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe tuttavia non essere vero per gli impianti sportivi situati in zone poco attrezzate e con capacità turistica limitata. Per quanto riguarda gli impianti destinati principalmente a soddisfare le esigenze generali di mobilità della popolazione, vi potrebbero essere conseguenze per gli scambi tra Stati membri se vi fosse concorrenza transfrontaliera nella fornitura del servizio di trasporto.

 

funivia_rosetta

Pale di San Martino - Arrivo funivia Rosetta

La Commissione ha dunque accertato che, su 82 impianti destinati a ricevere finanziamenti statali nel quadro della prima applicazione del regime italiano di aiuti, si era in presenza di aiuti di Stato solo in 40 casi. In tali casi si è distinto tra gli impianti con scopi generali di trasporto, che sono stati valutati ed esentati a norma dell'articolo 73 del trattato CE, e gli impianti sportivi, che sono stati esentati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Analogamente, nel caso del progetto di Mutterer Alm in Tirolo (Austria), la Commissione ha ritenuto che gli aiuti pubblici all'investimento in ski-lift e cannoni sparaneve, destinati a rivitalizzare la località sciistica, fossero aiuti compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

La Commissione ritiene che la prestazione di servizi per gli sport invernali sia sempre più esposta alla concorrenza transfrontaliera. La crescente concorrenza sta cambiando la natura dei problemi, aumentando gli effetti distorsivi degli aiuti nel settore degli impianti di risalita. Per questi motivi si ritiene che in futuro la politica della Commissione in questo settore dovrà essere più chiaramente definita, interpretata rigorosamente ed applicata in maniera uniforme.

La Commissione constata che in passato le imprese del settore hanno ampiamente beneficiato di varie forme di sostegno economico da parte delle autorità nazionali, regionali e locali. Una parte di queste misure è stata considerata aiuto compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Un cambiamento della politica che ponga limiti più rigorosi alla compatibilità non può dunque essere troppo brusco ed è necessaria un'applicazione graduale delle regole normali.

Di conseguenza, la Commissione ha fissato un periodo di transizione di cinque anni dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 durante il quale verrà accettata una maggiore intensità degli aiuti di Stato al settore degli impianti di risalita. Durante il periodo di transizione, la Commissione valuterà i progetti di aiuto nel settore in questione facendo riferimento al normale insieme di regole, chiarito, tra l'altro, dal regolamento della Commissione sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dagli orientamenti sugli aiuti nazionali a finalità regionale. Accetterà tuttavia un superamento temporaneo ma decrescente dei livelli di aiuti altrimenti giustificati a norma della legislazione e degli orientamenti esistenti, come quantificato di seguito:

  • 25 punti percentuali aggiuntivi per aiuti concessi nel 2002;
  • 20 punti percentuali aggiuntivi per aiuti concessi nel 2003;
  • 15 punti percentuali aggiuntivi per aiuti concessi nel 2004;
  • 10 punti percentuali aggiuntivi per aiuti concessi nel 2005;
  • 5 punti percentuali aggiuntivi per aiuti concessi nel 2006.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, questo metodo sembra tener conto della necessità, da un lato, di permettere ai beneficiari di adattarsi al nuovo sistema e, dall'altro, di adeguare in tempi ragionevoli il trattamento applicato alle funivie a quello utilizzato in altri settori.

A partire dal 2007, gli aiuti che non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dal trattato e dai vari regolamenti e discipline d'esenzione in vigore verranno dichiarati incompatibili. Continueranno tuttavia ad applicarsi le considerazioni di cui sopra sull'assenza di elementi di aiuto per quanto riguarda gli impianti locali."

fonte: Commissione europea, Press releases

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